Acquisto prima casa
Le agevolazioni
2. Decadenza dalle agevolazioni Chi acquista un immobile con le agevolazioni “prima casa”, decade dalle agevolazioni stesse se trasferisce (con atto di vendita, donazione, ecc.), prima di 5 anni dalla data dell’atto notarile, l’immobile acquistato. Nel caso di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, dovrà essere pagata la differenza tra l’imposta piena e quella ridotta con una soprattassa e gli interessi di mora. Non si avrà decadenza dalle agevolazioni “prima casa” se entro 1 anno dal trasferimento (con atto di vendita, donazione, ecc.), si acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
ESEMPIO: gennaio 2005: si acquista una “prima casa”; gennaio 2008: si vende la casa. Si decade dalle agevolazioni “prima casa” perchè dall’acquisto alla vendita della casa non sono passati 5 anni, salvo il punto seguente. Non si decade, invece, dalle agevolazioni se entro il gennaio 2009 si acquista una nuova casa da adibire a propria abitazione principale. Chi ha contratto un mutuo per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della “prima casa” e decade dalle agevolazioni, dovrà pagare anche un’imposta aggiuntiva dell’1,75% calcolata sul capitale preso a mutuo oltre a sanzioni amministrative.