Nel caso in cui sia possibile stipulare un atto senza la compresenza fisica della parte presso lo studio del Notaio (vedi FAQ É possibile stipulare un atto a distanza?), la legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto, modificando la disciplina di cui ai commi 63 e seguenti della legge 27 dicembre 2014, n. 147, può essere un ausilio nella gestione del pagamento del prezzo.
Il denaro può essere versato, prima della stipula, sul conto corrente dedicato del notaio, il quale lo corrisponderà al venditore con un bonifico (o altra modalità consentita dalla legge), non appena concluse le formalità di registrazione e trascrizione dell’atto.
A norma di legge, le somme depositate sul conto corrente dedicato costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del Notaio, sono impignorabili, sono escluse dalla successione del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia.